Utilità per adempimenti amministrativi

- Decorrenza dei 90 giorni per le cessioni intracomunitarie oggetto di lavorazione (05/03/2026)

Con la risposta n.65 del 4 marzo 2026 l’Agenzia delle entrate interviene sull’applicazione della sanzione prevista dal decreto legislativo 87/2024, pari al 50% dell’Iva dovuta, per le cessioni intracomunitarie effettuate senza addebito d’imposta quando, entro novanta giorni dalla consegna del bene al cessionario o a un suo incaricato, non sia acquisita la prova dell’arrivo in un altro Stato membro.
In particolare viene precisato che ai fini della determinazione del termine di 90 giorni per il trasferimento dei beni in un altro Stato membro Ue, la cessione intracomunitaria assume rilevanza a decorrere dalla data di consegna della merce per il suo “definitivo invio” in detto Stato Ue, a prescindere dal fatto che il cessionario abbia precedentemente acquisito la proprietà dei beni, la cui realizzazione non si è completata, essendo necessari ulteriori lavorazioni e assemblaggi (nonché collaudi) prima che tali beni siano nelle condizioni di essere spediti all’estero.
Pertanto, il termine di 90 giorni decorre dalla consegna del bene ultimato, non dalla data delle fatture di acconto né dalla consegna di componenti ancora in lavorazione.
Nell’interpello l’Agenzia ricorda che la prova del trasferimento può essere fornita tramite Ddt, Cmr o altra documentazione idonea, in linea con la prassi unionale e nazionale.
Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo.

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- Differimento al 1° maggio per le ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere (04/03/2026)

Si allega il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze che preannuncia un provvedimento legislativo che rinvia al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

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- Novità ritenute acconto sulle provvigioni dal 1° marzo 2026 (26/02/2026)

Si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dall’articolo co. 140 - 142 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) all’articolo 25-bis co. 5 del DPR 600/73, dall'1.3.2026, salvo proroghe, si applicherà la ritenuta di acconto anche sulle provvigioni percepite:
  • dalle agenzie di viaggio e turismo
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Posto che la ritenuta deve essere operata all'atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni pagate ai citati soggetti da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente (cfr. quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 7/2024, § 2, con specifico riferimento all'analoga modifica che era stata prevista dall'art. co. 89 della L. 213/2023).
Per quanto concerne la comunicazione di applicazione della ritenuta in misura ridotta, le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, devono considerare che l’obbligo decorre a partire dal 1° marzo 2026, vale a dire successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta al ricorrere delle previste condizioni (fissato al 31 dicembre).
Pertanto, la dottrina ritiene che tali comunicazioni possano pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 marzo 2026, analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno (cfr. sempre la circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 3, in occasione dell’analoga modifica apportata dall’art. 1 comma 89 della L. 213/2023).
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

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- Verifica dei rappresentanti fiscali sul sito delle Entrate (26/02/2026)

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato ieri la messa a disposizione, sul proprio sito internet, del servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria.
A livello normativo, è data attuazione alla funzionalità che è stata prevista ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del DM 9 dicembre 2024 che stabilisce che “i riferimenti dei rappresentanti fiscali che sono in possesso dei requisiti soggettivi” di cui all’art. 1 comma 1 del citato DM e che abbiano prestato l’idonea garanzia, laddove richiesta, “possono essere consultati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate”.
A livello operativo, similmente ai servizi di verifica della partita IVA e di iscrizione nel VIES, viene inserito un codice fiscale e il sistema consente di ottenere la verifica del fatto che il soggetto sia registrato o meno in Anagrafe tributaria con il ruolo di rappresentante fiscale.
Sono, quindi, compresi i soli operatori che, ai sensi del richiamato decreto, hanno presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi per assolvere il ruolo di rappresentante fiscale e che hanno presentato l’eventuale garanzia richiesta.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo

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- Istruzioni al collegamento POS e RT a partire da marzo 2026 - art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015 (23/02/2026)

La presente per informare che sono state pubblicate le linee operativa dell’Agenzia delle Entrate per il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione dei corrispettivi (“POS - RT”).
Si ricorda che il servizio web che permetterà di effettuare l’abbinamento sarà reso disponibile a partire dai primi giorni di marzo, presumibilmente dal prossimo 5 marzo, attraverso la funzionalità che sarà messa a disposizione nel portale web “Fatture e Corrispettivi”.
L’adempimento dovrà essere effettuato:
  • per i POS utilizzati nel mese di gennaio 2026,  entro 45 giorni di tempo a partire dalla data di messa a disposizione della procedura web;
  • per i POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026 (quindi per nuovi POS o per modifiche su quelli già comunicati), il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS (o della modifica).
Sono esonerati dal collegamento i POS dedicati esclusivamente all’incasso di corrispettivi con esonero dall’obbligo di rilascio di un documento commerciale (distributori automatici, vending machine, cessione di carburanti e ricarica di veicoli elettrici, attività di rivendita di tabacchi e vendite a distanza). Nel caso, tuttavia, in cui l’operatore scegliesse volontariamente di emettere un documento commerciale anche per le attività esonerate, i Pos utilizzati per tali transazioni dovranno comunque essere collegati.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che gli esercenti, al fine di potere accettare i pagamenti elettronici, stipulano con uno o più operatori finanziari contratti di convenzionamento che prevedono l’utilizzo di un POS fisico (dispositivo hardware) o di un POS virtuale (es. piattaforma web o app). Il collegamento “logico” fra POS e strumento di certificazione va effettuato una tantum, salvo successive variazioni, mediante accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, secondo le seguenti modalità:
  • attraverso la funzionalità web “Gestione collegamenti” per i soggetti passivi che utilizzano il registratore telematico, abbinando la matricola del RT e il dato identificativo univoco del POS;
  • all’interno della procedura web “Documento Commerciale on line” per chi utilizza detta procedura, registrando il dato identificativo univoco del POS.
L’esercente è tenuto a precisare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale gli strumenti (RT e POS) vengono utilizzati.
È prevista la possibilità di effettuare un collegamento “multiplo”: un POS può essere abbinato a più RT così come più POS possono essere collegati a un unico RT.
L’adempimento di collegamento POS - RT può essere effettuato direttamente dall’esercente titolare del registratore telematico tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”. A questo link  la Guida Operativa con i relativi suggerimenti pratici. 
In alternativa l’esercente può delegare un intermediario, ovvero lo Studio.
 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento; per coloro che necessitano di assistenza operativa nella gestione del nuovo adempimento, si invita a contattarci con congruo anticipo rispetto alla scadenza.

Suggerimenti Pratici e Manuale Operativo

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- Certificazione Unica 2026 - file standard per acquisizione e trasmissione dati (05/02/2026)

Si ricorda che per il periodo d’imposta 2025 i sostituiti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo p.v. , le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi nonché, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, le certificazioni relative ai corrispettivi derivanti dai contratti cd. “di locazioni breve”. Entro il predetto termine i sostituti devono inviare lo stesso modello anche ai percipienti. Per quanto riguarda invece le certificazioni uniche contenenti redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale la trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 30 aprile p.v.. Resta confermato che la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata deve avvenire entro il termine di presentazione del modello 770, attualmente fissata al 31 ottobre p.v..
Al fine di agevolare i Clienti per i quali la casa software non ha predisposto uno specifico applicativo per l’estrapolazione dei dati necessari ai fini della compilazione del modello, vengono allegati alla presente alcuni file in formato Excel.
I Clienti interessati, una volta “scaricati” i file, dovranno rinominarli con il nome della impresa/società, lasciando immutata l’estensione (“.xls”.); si fa presente che, ai fini di una corretta importazione dei dati nel software dello Studio, non vanno modificati i formati delle singole colonne e non vanno inserite colonne aggiuntive (rispetto a quelle previste) e/o formule/subtotali o righe vuote tra una riga e l’altra.
Per i modelli “C.U.” relativi ai dipendenti è necessario contattare il consulente del lavoro.
Si ricorda che tale adempimento è pesantemente sanzionato in caso di errori e pertanto non va sottovalutato. A tale scopo, si invitano i signori Clienti ad inviare allo Studio i file o la documentazione necessaria per la compilazione del modello entro e non oltre il 21 febbraio p.v.

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- INTRA-2 bis: dal 2026 cambia la soglia degli acquisti di ben (05/02/2026)

Con la determinazione n. 84415, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica, è stata elevata la soglia per la presentazione dei modelli  “INTRA-2 bis”- Acquisti di beni con periodicità mensile, a 2.000.000 di euro (la precedente soglia era fissata a 350.000 euro). Sono quindi tenuti all’adempimento dei modelli  “INTRA-2 bis” da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026 (intra di gennaio 2026) i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. 
Sono confermate invece le soglie degli altri modelli che, si ricorda, sono:
  • modelli INTRA-2 quater (servizi ricevuti) da presentarsi con periodicità mensile da parte dei soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro;
  • modelli INTRA-1 bis (cessioni di beni) e modelli INTRA-1 quater (servizi resi) da presentarsi, ai fini fiscali, con periodicità:
    - trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000 euro;
    - mensile, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici).
Confermati anche i modelli e le specifiche tecniche approvati con determinazione n. 493869/2021.
Si ricorda che le suddette soglie “operano in maniera indipendente”.
Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo.

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- Check list modello IVA 2026 (27/01/2026)


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- La data di ricezione guida la detrazione dell'IVA delle fatture di fine d'anno (15/01/2026)

L’effettuazione di operazioni imponibili ai fini IVA negli ultimi giorni dell’anno comporta l’adozione di particolari cautele da parte dei soggetti passivi che dovranno avere riguardo al momento di emissione e di ricezione delle fatture.
In termini generali, occorre sottolineare che se, da un lato, l’esigibilità dell’IVA coincide con il sorgere del diritto dell’Erario a percepire il pagamento dell’imposta da parte del cedente o prestatore, dall’altro essa costituisce un presupposto essenziale al fine dell’esercizio del diritto alla detrazione del tributo da parte del cessionario o committente.
Tuttavia, il dies a quo per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui sono verificate entrambe le seguenti condizioni (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018):
  1. l’imposta è divenuta esigibile (requisito sostanziale);
  2. il cessionario o committente è in possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di legge (requisito formale).
Nello specifico si possono avere le seguenti casistiche:
  • Fatture con data 2025, ricevute nel 2026: nel caso l’IVA non può essere detratta l’IVA nell'ultima liquidazione del 2025 (articoli 1, comma 1, DPR 100/1998 e art. 19, comma 1 DPR 633/1972), ma può essere detratta solo “a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione” (ovvero nel 2026).
  • Fatture con data 2025, ricevute nel 2025, ma non registrate sui registri Iva del 2025: l’annotazione delle fatture sui registri del 2026 deve essere su apposito sezionale per escluderla dalle liquidazioni periodiche del 2026 e l’IVA deve essere inserita nella Dichiarazione per il 2025.
Tale comportamento potrebbe subire modifiche nei prossimi anni nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA, in quanto la legge delega di riforma fiscale ha previsto l’introduzione di un correttivo.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

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- Divieto di compensazione in presenza di ruoli, più ampio dal 1° gennaio 2026 (15/01/2026)

Si ricorda che la Legge di bilancio 2024 aveva inserito il comma 49-quinquies nell’art.37 del DL 223/2006, introducendo quindi un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro, soglia che con la legge di bilancio 2026 (art.1, comma 116 della L. 30 dicembre 2025 n. 199) viene abbassata a 50.000 euro.
Si ricorda che la caratteristica di questo divieto consiste nel fatto che, qualora siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 50.000 euro, la compensazione è vietata anche per l’eccedenza (così la circ. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2024 n. 16). Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 60.000 euro e il contribuente dispone di 70.000 euro di crediti compensabili, non si possono compensare nemmeno i 10.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).
In assenza di una disposizione specifica di decorrenza, la novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 (entrata in vigore della legge di bilancio 2026).
Se così è, in presenza di carichi superiori a 50.000 euro (anche antecedenti al 2026), il contribuente non può compensare dal 1° gennaio, dunque ai fini della sanzione e dell’eventuale recupero del credito si deve fare riferimento alla data di presentazione della delega di pagamento.
Ricordiamo che il divieto non sussiste con l’accoglimento della dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art.19 del DPR 602/73 e con la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n.54); lo stesso vale per la domanda di rottamazione, in scadenza a fine aprile 2026, ex legge di bilancio 2026.
Non risultano chiari gli effetti del mancato rispetto del divieto: se il credito fosse esistente e non potesse essere compensato solo in ragione dei ruoli, la violazione dovrebbe essere sanzionata nella misura del 25% ai sensi dell’art.13 comma 4 del DLgs. 471/97.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

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Anno: 2025

- Polizze catastrofali - Obblighi e scadenze (18/11/2025)

La presente per portare a Vostra conoscenza che in applicazione della legge 30.12.2023 n. 213 a far data dal 1° gennaio 2026 anche per le piccole e micro imprese scatta l’obbligo di stipula di una assicurazione per la copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali per determinate categorie di beni, impiegati sul territorio nazionale, nell’esercizio della propria attività di impresa.
La norma prevede espressamente che tale obbligo ricada sull’utilizzatore dei beni anche se non proprietario, salvo che tali beni non siano già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti terzi.
Vi invitiamo a contattare la Vostra compagnia di Assicurazione e se del caso, il proprietario dei beni utilizzati (immobili e macchinari, impianti) per la maggiore informazione normativa e per valutare al meglio la Vostra situazione e procedere di conseguenza.
Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni ulteriore necessità.

- Pagamenti elettronici, dal 1° gennaio 2026 scattano le nuove regole di collegamento con il RT (14/11/2025)

Con provvedimento n. 424470/2025 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle novità introdotte dall’art. 1 commi 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), pertanto dal 1° gennaio 2026, gli esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi dovranno garantire il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (es. pos, app di pagamento).
Tale collegamento sarà garantito tramite un servizio web che consentirà di associare la matricola dei registratori all’identificativo univoco dello strumento di pagamento.
In base a quanto stabilito dal citato provvedimento, per adempiere il nuovo obbligo, gli esercenti dovranno:
  • accedere all’area riservata sul portale Fatture e Corrispettivi e selezionare l’apposito servizio web che sarà reso disponibile;
  • utilizzare il servizio per registrare i dati identificativi di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento alla matricola di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, già censito e attivato;
  • registrare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento.
Il collegamento potrà essere eseguito direttamente dai soggetti obbligati o tramite intermediari delegati al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.
Nonostante l’obbligo decorra dal prossimo 1° gennaio, è prevista una gradualità nella sua attuazione, come indicato nel comunicato allegato.
L’obbligo di collegamento rafforza la tracciabilità dei pagamenti e la coerenza tra i dati dei corrispettivi e quelli dei pagamenti elettronici, con potenziali riflessi in termini di controlli fiscali e riduzione dell’evasione. La mancata osservanza può comportare sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 471/1997. In particolare:
  • in caso di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, pur a fronte della corretta liquidazione del tributo, è prevista una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, senza cumulo giuridico;
  • il mancato collegamento dello strumento di pagamento, e quindi non utilizzare le funzionalità rese disponibili on-line, comporterà invece l’irrogazione di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro oltre all’applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Lo Studio raccomanda di contattare quanto prima il tecnico del registratore telematico e il fornitore del servizio di pagamento elettronico per procedere con la massima tempestività all’adeguamento dei sistemi .
Resta in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o per verificare lo stato di censitura e abbinamento dei dispositivi accedendo all’area riservata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate per conto del contribuente (previa delega).

- Obbligo di comunicazione PEC amministratori (10/11/2025)

L’articolo 13 del DL 159/2025 - in corso di conversione - prevede che l’obbligo di comunicazione della PEC da parte degli amministratori di srl e spa – sancito dal comma 860 dell’art.1 della L. 207/2024 – debba essere adempiuto, per le società già iscritte al registro delle imprese alla data di emanazione della norma, entro il 31 dicembre 2025, salvi i casi di rinnovo della carica nel frattempo effettuati.
Inoltre, la norma sopra richiamata ha chiarito che:
  1. l’obbligo riguarda l’amministratore unico o i singoli consiglieri delegati (i.e. amministratori delegati) e non i consiglieri senza delega;
  2. non può essere utilizzata la PEC dell’impresa, ma i soggetti obbligati devono avere la propria PEC personale.
L’obbligo non dovrebbe riguardare - anche se il punto dovrà essere confermato - le società di persone (snc, sas e ss).
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per gestire le pratiche di acquisizione/iscrizione delle PEC personali degli amministratori.  

- Split payment: decisione di esecuzione Ue 2023/1552 (27/05/2025)

Si informa che il Consiglio Ue con la decisione di esecuzione Ue 2023/1552 ha autorizzato la proroga dello split payment al 30 giugno 2026, salvo per le società quotate in Borsa, incluse nell’indice Ftse Mib che oggi sono all’interno del regime, la cui proroga è limitata al prossimo 30 giugno 2025.
Questo significa che per le cessioni e prestazioni verso tali società il meccanismo dello split payment cesserà a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applicherà l’Iva ordinaria.
I fornitori di tali società quotate in Borsa dovranno quindi aggiornare i propri gestionali e porre attenzione alla fatturazione soprattutto quella a cavallo del periodo, osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione.
Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al riguardo.

Anno: 2024

- Fattura elettronica – Guida aggiornata al 5 marzo 2024 (12/03/2024)

Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro - versione 1.9., pubblicata il 5 marzo dall’Agenzia delle Entrate.
Queste le novità o le conferme introdotte:
  • Rettifiche per i documenti di regolarizzazione – Estesa la possibilità di rettificare, in diminuzione o in aumento, un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni), TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 comma 9-bis1 del DLgs. 471/97);
  • Rettifiche per il reverse charge interno– Previsto che per rettificare un documento con codice TD16 (integrazione fattura reverse charge interno), il Cessionario trasmette un documento della medesima tipologia del documento già trasmesso con lo stesso codice TD16, indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere;
  • Rettifica per l’esterometro – Previsto per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 che la rettifica di una comunicazione già in precedenza inviata venga trasmessa con un documento della medesima tipologia di quello già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 e TD19), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere;
  • Procedura per la regolarizzazione di un’operazione in reverse charge nel caso di omessa fattura del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare – Nel caso, il cessionario/committente deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI: i) un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura; ii) a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta;
  • Plafond, estrazione depositi e agricoltori – Precisata la modalità di compilazione del campo “Altri dati gestionali” nei casi di: i) Regolarizzazione plafond; ii) Estrazione beni da deposito IVA; iii) Agricoltori.
Sempre in merito alla fatturazione elettronica si fa presente che, dal prossimo 20 marzo, il servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul portale Fatture e corrispettivi sarà “libero” senza necessità di adesione preventiva.
 

Anno: 2023

- Scadenzario principali adempimenti fiscali 2023 (10/01/2023)

Si rende disponibile uno scadenzario relativo ai principali adempimenti fiscali in scadenza nel 2023.

Anno: 2021

- Cambi di riferimento 31 dicembre 2020 (24/03/2021)


- Scadenzario principali adempimenti fiscali 2021 (14/01/2021)

Scadenzario principali adempimenti fiscali 2021

Anno: 2020

- Verifica dei dati delle dichiarazioni d’intento su cassetto fiscale (17/03/2020)

Verifica dei dati delle dichiarazioni d’intento su cassetto fiscale

- Certificazione Unica 2020 (06/02/2020)

Certificazioni Uniche per l'anno di imposta 2019

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