L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 894 del 31.12.2021, in merito al regime dell’inversione contabile di cui all’
articolo 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/1972, affronta alcune tematiche di interesse per i soggetti passivi che acquistano console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
A tali cessioni
effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (i.e.
rivendita o utilizzo come beni strumentali)
si applica sempre il meccanismo del “reverse charge” di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/1972,
qualora il cessionario sia un soggetto passivo, a nulla rilevando l'utilizzo del bene da parte di quest'ultimo.
Quindi, costituisce elemento che definisce il trattamento dell’operazione ai fini Iva, il profilo soggettivo del cedente che stabilisce l’applicabilità o meno dell’inversione contabile sulla base della sua collocazione quale cedente al dettaglio o all’ingrosso.
La disciplina trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un esportatore abituale, posto che, data la finalità antifrode, l'inversione contabile "
costituisce la regola prioritaria".
La risposta dell’Agenzia delle Entrate precisa altresì che sono esclusi dall'ambito dello split payment gli acquisti per i quali l'ente risulta debitore d'imposta, come, appunto, nel caso del reverse charge; spetta alla PA l'onere di comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale, posto che, solo in questo caso, sarà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (circ.
15/E/2015).
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.